clausola compromissoria può essere stipulata in forma scritta successivamente  all’atto, cui si riferisce


04.11.2001

 

Cass. 19.12,2000, n. 15941

 

Il requisito della forma scritta ad substantiam richiesto per la validità della clausola compromissoria non postula indefettibilmente che la volontà contrattuale sia espressa in un unico documento, avuto riguardo all'autonomia di detta clausola rispetto al contratto cui essa accede.

 

Nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto valida la clausola compromissoria, relativa ad una serie di contratti di compravendita, contenuta in una scrittura stipulata successivamente all'atto notarile relativo ad uno di tali contratti; nell'occasione, giudicando, altresì, corretta la statuizione della sentenza impugnata che aveva ravvisato un collegamento negoziale tra le diverse pattuizioni intervenute tra le parti nell'ambito di un programma riflesso nella scrittura con la quale l'intero complesso negoziale era stato, per volontà dei contraenti, assoggettato alla competenza arbitrale.