clausola
compromissoria può essere stipulata in forma scritta successivamente all’atto, cui si riferisce
04.11.2001
Il
requisito della forma scritta ad substantiam richiesto per la validità
della clausola compromissoria non postula indefettibilmente che la volontà
contrattuale sia espressa in un unico documento, avuto riguardo all'autonomia
di detta clausola rispetto al contratto cui essa accede.
Nell'affermare il principio di diritto di cui in massima,
la Suprema Corte ha ritenuto valida la clausola compromissoria, relativa ad una
serie di contratti di compravendita, contenuta in una scrittura stipulata
successivamente all'atto notarile relativo ad uno di tali contratti;
nell'occasione, giudicando, altresì, corretta la statuizione della sentenza
impugnata che aveva ravvisato un collegamento negoziale tra le diverse
pattuizioni intervenute tra le parti nell'ambito di un programma riflesso nella
scrittura con la quale l'intero complesso negoziale era stato, per volontà dei
contraenti, assoggettato alla competenza arbitrale.